STATUTO


Art. 1
E’ costituita un’associazione denominata
"DIRITTI UMANI E SALUTE"
Assume la forma giuridica di associazione nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e ss. del c.c. L’associazione ha sede legale in Roma
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


Art. 2
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’Associazione non ha scopi di lucro.
Essa si propone di svolgere ed incentivare ogni possibile e legittima attività di ausilio in favore e per sostenere i soggetti in crisi in conseguenza delle normative emergenziali anti COVID; Sostenere la diffusione di un pensiero tollerante verso le persone non vaccinate; Denunciare le discriminazioni e gli incitamenti all’odio verso i soggetti di cui ai punti precedenti.
In particolare l’Associazione ha le seguenti finalità:
a) tutela delle libertà individuali e personali garantite e riconosciute dalle normative generalmente intese a livello nazionale e della Unione Europea;
b) consulenza e assistenza in favore di tutti i soggetti lesi nelle loro libertà individuali e personali;
c) consulenza, assistenza e intervento nei rapporti con le ASL, i datori di lavoro ed ogni ente o autorità per le questioni inerenti la vaccinazione anti-Covid e il possesso di Green-Pass;
d) ogni altra attività utile e necessaria alla tutela dei soggetti sopra indicati.
L'Associazione potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra,
dell'opera di professionisti abilitati nel rispetto della normativa in materia.


Art. 3
La durata dell’Associazione è indeterminata, salvo i casi previsti per lo scioglimento.


Art. 4
Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.


Art. 5
Interpretazione dello Statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi al Codice civile.


Art. 6
Hanno titolo alla iscrizione all’Associazione tutti i cittadini italiani o comunitari,
nonché extracomunitari, purché residenti questi ultimi in Italia, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato.
Essi si distinguono in:
a) Fondatori;
Allegato "B"
al n. 2809
di raccolta
b) Ordinari;
c) Onorari.
Sono soci fondatori le persone che, come promotori, hanno partecipato alla costituzione ed all’organizzazione dell’Associazione e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari coloro che fanno parte dell’Associazione in virtù della loro iscrizione.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, nonché all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio viene meno per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando l’iscritto abbia:
1) compromesso o danneggiato gli interessi generali dell’associazione, abbia svolto opere contrarie ai fini dell’associazione ovvero abbia gravemente mancato contro l’onore e il decoro dell’associazione;
2) per mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi deliberati e richiesti.
La qualità di socio si perde, altresì, per:
a) decesso;
b) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
La determinazione delle quote associative da versare entro il 30 (trenta) gennaio di ogni anno o, per i nuovi, al momento dell’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Per l'anno 2021 (duemilaventuno) la quota associativa è determinata in euro 50,00 (cinquanta/00).
Sono soci onorari coloro i quali siano ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari meriti nel campo di attività dell'Associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.


Art. 7
Diritti e doveri dei soci
I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
a) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
b) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate ai sensi di legge;
c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
d) votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Gli stessi soci hanno il dovere di:
e) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
f) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e spontaneo;
g) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.


Art. 8
Organi
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Tesoriere.


Art. 9
Assemblea dei Soci.
L’assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari, che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.
Essa si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci , con preavviso di almeno 10 giorni contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione e potrà essere svolta anche con modalità telematica a distanza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
Delle riunioni dell’assemblea viene redatto processo verbale, sul relativo libro sociale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante che lo compila e ne cura all’esito dell’assemblea la conservazione presso la sede dell’Associazione.
All’Assemblea spettano:
- l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del programma generale e dell’attività dell’Associazione;
- l’approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- l’elezione del Consiglio Direttivo, per i componenti non di diritto;
- l’approvazione delle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; discute e delibera su ogni argomento posto all’ordine del giorno.
Le deliberazioni dell’Assemblea richiedono, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci e la maggioranza dei due terzi.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza semplice.


Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai membri di diritto (soci fondatori) e da un massimo di ulteriori N 5 membri eletti dall’assemblea.
I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:
- determina le linee dettagliate delle attività dell’associazione;
- determina le quote associative annuali;
- predispone il piano amministrativo;
- appronta annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- nomina, ove ritenuto opportuno, i referenti regionali dell'Associazione;
- delibera, ove ritenuto opportuno, la creazione di comparti di settore provvedendo alla nomina dei relativi responsabili, nonché sull'apertura di uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche con modalità telematica a distanza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei membri e, comunque, due volte all’anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza o impedimento ne assume le funzioni il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e da due Consiglieri in apposito registro e custodito presso la sede legale.


Art. 11
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza anche legale e processuale dell’Associazione sia per gli adempimenti di carattere ordinario che straordinario, presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Promuove e coordina l’attività dell’Associazione; presenta all’assemblea dei soci la relazione annuale nonché i bilanci. Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; può adottare provvedimenti di necessità ed urgenza riferendone al Consiglio Direttivo entro e non oltre sette giorni lavorativi.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo.


Art. 12
Tesoriere
Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere.
Esso prepara il bilancio preventivo e consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti delle spese.
E' responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e dell’aggiornamento del libro dei soci.


Art. 13
Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- da eventuali erogazioni, donazioni ecc.
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa dalla legge
Il Patrimonio non è divisibile durante la vita dell’Associazione.


Art. 14
Finanziamenti
L’Associazione provvede al suo finanziamento mediante:
- quota associativa;
- contributi o somme erogate da terzi in suo favore.


Art.15
Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio
L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


Art.16
Pubblicità
Il Consiglio Direttivo assicura e mette a disposizione dei soci gli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Tali documenti sociali ai fini della consultazione sono conservati presso la sede dell’associazione. Le richieste di accesso alla documentazione possono essere indirizzate a qualsiasi consigliere.


Art. 17
Assicurazione
L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.


Art. 18
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio, al netto di eventuali debiti e/o costi, sarà devoluto secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.


Art. 19
L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 20
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme del codi-
ce civile.